Sez. L, Sentenza n. 11225 del 28/10/1995 (Rv. 494433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Presupposto - Soppressione totale o parziale di servizi, uffici o reparti - Necessità - Esclusione - Congiuntura sfavorevole di carattere non transitorio determinante una riduzione dell'attività d'impresa - Sufficienza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale non presuppone necessariamente la totale o parziale soppressione di servizi, uffici o reparti, essendo sufficiente che una congiuntura sfavorevole, di carattere non transitorio, determini una riduzione dell'attività d'impresa con conseguente necessità di diminuire il personale, anche senza modifiche strutturali dell'azienda, spettando esclusivamente all'imprenditore in presenza del suddetto presupposto decidere il numero dei licenziandi, nell'esercizio della propria libertà d'impresa, con il solo limite della ragionevolezza, ossia della sproporzione assoluta tra entità della crisi aziendale e numero dei dipendenti da licenziare (fattispecie relativa a licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)