diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4118 del 14/07/1979 (Rv. 400626 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO - DEDUCIBILITA IN SEDE GIUDIZIARIA - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400626-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO - DEDUCIBILITA IN SEDE GIUDIZIARIA - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI.*

L'aggravamento dell'invalidita per infortunio sul lavoro, rivedibile nei ristretti prefissati periodi, ai sensi dell'art 83 DPR 30 giugno 1965 n 1124, ove sia azionato in Sede giudiziaria, dopo la sua prospettazione in Sede amministrativa, e nel rispetto delle condizioni di cui all'art 443, comma primo, cod proc civ, in tema di Rilevanza del procedimento amministrativo, puo essere legittimamente giudicato in Sede giudiziaria, in tutta la sua estensione, anche se solamente nel corso di quest'ultima fase si siano consolidate le condizioni per far luogo al riconoscimento della maggiore aliquota d'invalidita, fermi, pero, per la decorrenza del diritto, i periodi prefissati per la richiesta dal detto art 83.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)