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Sez. L, Sentenza n. 16062 del 25/10/2003 (Rv. 567676 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione presso l'AGO di contributi versati a gestioni meramente integrative della stessa AGO - Ammissibilità - Esclusione - Soppresso Fondo previdenziale integrativo INAM - Erogazione del trattamento integrativo già dallo stesso corrisposto ad opera di gestione speciale ad esaurimento - Carattere integrativo - Ricongiunzione nell'AGO dei contributi versati a detto Fondo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567676-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Alla stregua della disciplina di cui alla legge n. 29 del 1979, non è ammessa la ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS di contributi versati a gestioni meramente integrative della stessa AGO. Pertanto, con riguardo ai contributi versati al soppresso Fondo di previdenza costituito presso l'INAM (nella specie, per il riscatto del periodo di laurea), i cui trattamenti integrativi continuano ad essere erogati ad opera di una gestione speciale ad esaurimento, il carattere integrativo di detto trattamento previdenziale esclude la possibilità di una ricongiunzione dei detti contributi nell'AGO.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)