Sez. L, Sentenza n. 5804 del 22/11/1985 (Rv. 442989 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - ART. 37, TERZO COMMA, COSTO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - ART. 37, TERZO COMMA, COSTO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Il terzo comma dell'art. 37 cost. - che sancisce il diritto del minore a percepire la stessa retribuzione di quella goduta, a parità di lavoro, dal lavoratore che abbia già raggiunto la maggiore età - non ha effetto retroattivo in forza del generale principio di irretroattività della legge vigente nel nostro ordinamento; pertanto la disposizione di un contratto collettivo (di epoca anteriore alla Costituzione) che limitava il calcolo di scatti di anzianità solo al servizio prestato dal lavoratore dopo il compimento della maggiore età, è da considerare inficiata di nullità a partire dal momento (1 gennaio 1948) di entrata in vigore della Costituzione stessa con la conseguenza che solo l'anzianità di servizio maturata dopo tale data deve essere valutata come utile per la Determinazione dell'ammontare degli scatti di anzianità a prescindere dalla circostanza che il lavoratore fosse eventualmente minore d'età. (V 2654/83, mass n 427539; (V 929/83, mass n 425690; (V 4814/78, mass n 394511; (Conf 3663/82, mass n 421637).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)