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Sez. L, Sentenza n. 4814 del 24/10/1978 (Rv. 394511 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DISCRIMINAZIONI SALARIALI SULLA SOLA BASE DELL'ETA E DINIEGO DEL DIRITTO ALLO SCATTO BIENNALE DI ANZIANITA - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394511-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DISCRIMINAZIONI SALARIALI SULLA SOLA BASE DELL'ETA E DINIEGO DEL DIRITTO ALLO SCATTO BIENNALE DI ANZIANITA - ILLEGITTIMITA.*

Sono nulle, per violazione dell'art 37, comma terzo, cost, che garantisce ai minori, a parita di lavoro, il diritto alla parita di retribuzione, non solo le clausole del CCNL del settore dei dipendenti dalle aziende telefoniche che prevedono discriminazioni salariali soltanto sulla base dell'eta del lavoratore, ma anche le clausole che negano il diritto allo scatto biennale di anzianita ai lavoratori che non hanno raggiunto il ventunesimo anno di eta (dall'1 gennaio 1963 il diciannovesimo anno), dal momento che si tratta di clausole non giustificate da situazioni obiettive di differenziazione dovute all'eta, ma di una differenza retributiva dipendente esclusivamente dall'eta, in se e per se considerata, con una ingiustificata sperequazione di trattamento dei lavoratori giovani. (V 4177/76, mass nn 382855, 382854 e 382853; (Conf 3060/78, mass n 392507).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)