diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 211 del 10/01/1981 (Rv. 410620 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - SCADENZA DEL TERMINE - DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI RESTITUZIONE CON RIFERIMENTO AD UN EVENTO FUTURO ED INCERTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410620-01

COMODATO - ESTINZIONE - SCADENZA DEL TERMINE - DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI RESTITUZIONE CON RIFERIMENTO AD UN EVENTO FUTURO ED INCERTO - AMMISSIBILITA.*

Nel comodato il termine di restituzione della cosa puo essere fissato anche in relazione ad un evento futuro ed incerto, perche elemento essenziale caratterizzante il comodato e la gratuita della concessione del godimento della cosa per un uso determinato, e non anche la precarieta della concessione (esistente solo quando non sia stato pattuito un termine finale del rapporto, nel qual caso, a norma dell'art 1810 cod civ, il comodatario e tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richiede), per cui la Determinazione del momento, nelle sue varie possibili modalita, della cessazione del rapporto, con il conseguente attualizzarsi dello Obbligo di restituzione della cosa, e lasciato all'autonomia negoziale delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)