Sez. 2, Sentenza n. 7754 del 24/06/1992 (Rv. 477901 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Distanze minime inderogabili rispetto ai confini imposte dai regolamenti locali - Inapplicabilità del principio della prevenzione - Fattispecie relativa al piano di fabbricazione di Putignano.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)
Il principio della prevenzione per il quale al primo costruttore è riservata la facoltà di costruire sul confine od a distanza legale od inferiore alla legale del confine, determinando con ciò in concreto la distanza dalla sua costruzione che il secondo costruttore deve osservare, non è applicabile quando i regolamenti locali, nell'intento di realizzare un più armonico e razionale sviluppo urbanistico, impongono di osservare distanze inderogabili rispetto ai confini. (Fattispecie concernente l'art. 41 del piano di fabbricazione del Comune di Putignano, che prevede per le costruzioni la distanza minima di m. 5 dal confine).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)