Sez. L, Sentenza n. 15578 del 06/11/2002 (Rv. 558280 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Dirigente di aziende industriali - Ricongiunzione periodi contributivi - Retribuzione annua pensionabile - Calcolo - Criteri - Riferimento al periodo coperto da versamento presso la gestione INPDAI - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 44 del 1973 (che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI la facoltà di chiedere il riconoscimento di altri periodi contributivi, nella specie quello INPS) e del regolamento delegato (D.M. 7 Luglio 1973), effettuata la ricongiunzione dei vari periodi assicurativi, per calcolare i migliori cinque anni, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, deve tenersi conto solo di quelli coperti da contribuzione INPDAI, e non anche di quelli - utili solo ai fini dell'anzianità contributiva - in cui risultano versamenti presso altre gestioni assicurative. Tale disciplina non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., posto che lo stesso criterio di calcolo vale per tutti i dirigenti che abbiano esercitato la facoltà, di cui al citato art. 5, di riconoscimento dei periodi contributivi precedenti l'ultima contribuzione Inpdai, e che non risulta violato (trattandosi del riconoscimento di un beneficio, rimesso ad una opzione discrezionale del dirigente, rispetto ad una disciplina di base del rapporto previdenziale la cui adeguatezza non è in discussione) il principio della indefettibile tutela previdenziale e della sua adeguatezza, anche in relazione al canone della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)