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Sez. L, Sentenza n. 10365 del 17/07/2002 (Rv. 555847 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Riconoscimento presso l'INPDAI dei periodi di iscrizione all'A.G.O. ex art 5 legge n. 44 del 1973 - Criteri ex art 2 D.M. Lavoro e Previdenza sociale 7 luglio 1973 - Applicazione ai fini della liquidazione della pensione spettante al dirigente. Modalità - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555847-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In applicazione dell'art. 2 D. M. 7 luglio 1973, ai fini della determinazione della pensione dei dirigenti di aziende industriali, per le anzianità acquisite in forza dei trasferimenti di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n.44 si applica la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l'I.N.P.D.A.I. (e cioè quella individuata tenendo conto esclusivamente degli anni coperti da contribuzione INPDAI), senza che ciò contrasti con l'art. 5 cit. nella parte in cui prevede che, in ragione dei contributi trasferiti dall'INPS, i periodi precedenti all'ultima contribuzione all'INPDAI, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto. Nè tale disciplina suscita dubbi di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., posto che lo stesso criterio di calcolo vale per tutti i dirigenti che abbiano esercitato la facoltà, di cui al citato art. 5, di riconoscimento dei periodi contributivi precedenti l'ultima contribuzione Inpdai, e che non risulta violato (trattandosi del riconoscimento di un beneficio, rimesso ad una opzione discrezionale del dirigente, rispetto ad una disciplina di base del rapporto previdenziale la cui adeguatezza è fuori discussione) il principio della indefettibile tutela previdenziale e della sua adeguatezza, anche in relazione al canone della retribuzione proporzionata e sufficiente.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM 07/07/1973 art. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)