Sez. L, Sentenza n. 15040 del 28/11/2001 (Rv. 550634 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Dirigenti di aziende industriali - Ricongiunzione presso l'INPDAI dei precedenti periodi di contribuzione maturati presso l'INPS - Determinazione della data di maturazione del diritto a pensione di anzianità ex art. 1 D.L. n. 384 del 1992 - Riferimento al compimento dei cinque anni di contribuzione presso l'INPDAI necessari per la ricongiunzione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Nel caso di ricongiunzione presso l'INPDAI dei periodi di contribuzione precedentemente versati all'INPS, ex art. 5 legge n. 44 del 1973, ai fini della determinazione della data da cui è consentito all'interessato il pensionamento di anzianità, secondo quanto disposto dall'art. 1 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, è necessario fare riferimento al compimento dei cinque anni di contribuzione all'INPDAI indispensabili per la costituzione dell'unica posizione assicurativa, non rilevando, a tali fini, che l'interessato abbia già maturato presso l'INPS il periodo di trentacinque anni richiesto dalla predetta disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)