Sez. 6, Sentenza n. 1422 del 03/10/2017 Ud. (dep. 15/01/2018) Rv. 271973 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Conversazione tra presenti - Registrazione ad opera della persona offesa - Prova documentale - Utilizzabilità - Sussistenza - Manipolazione della registrazione - Valutazione - Criteri - Indicazione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa della persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., utilizzabile in dibattimento, ma, nel caso in cui risulti accertato che detta registrazione presenta delle manipolazioni che rendono discontinua la conversazione, è necessaria una specifica valutazione della sua capacità probatoria, avuto riguardo alle ragioni della manipolazione medesima, e della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non essendo a tal fine sufficienti la mera conseguenzialità dei brani, né la loro concordanza con quanto riferito da quest'ultima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)