Sez. 6, Sentenza n. 4062 del 07/01/1999 Ud. (dep. 30/03/1999) Rv. 214143 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE | Aggravante di cui all'art. 61, n. 9. c.p. - Applicabilità solo in caso di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale e di attualità dell'esercizio della funzione - Esclusione - Applicabilità anche in caso in cui la qualità di pubblico ufficiale faciliti il compimento dell'atto e in cui la qualità sia cessata - Sussistenza - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
L'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.) non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, né l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (Nella specie trattavasi di Presidente del comitato di gestione di una USL ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione di un consulente del p.m. che aveva svolto accertamenti tecnici sul funzionamento di una clinica privata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 9, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)