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Sez. 2, Sentenza n. 3067 del 05/09/1969 (Rv. 342991 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI LE DISTANZE FRA COSTRUZIONI CON RIGUARDO AI CONFINI - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - VIOLAZIONE - DIRITTO DEI PRIVATI ALLA DEMOLIZIONE.*
Stato
decisa il 1969-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342991-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI LE DISTANZE FRA COSTRUZIONI CON RIGUARDO AI CONFINI - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - VIOLAZIONE - DIRITTO DEI PRIVATI ALLA DEMOLIZIONE.*

Le Disposizioni dei regolamenti comunali che disciplinano le distanze anche con riguardo ai confini pongono in essere norme integrative della disciplina del codice civile relativa alla distanza fra costruzioni su fondi finitimi esse, pertanto, attribuiscono ai proprietari dei fondi confinanti diritti soggettivi perfetti, con la conseguenza che chi non le osserva viola un diritto soggettivo del vicino ed e tenuto alla riduzione in pristino, ai sensi dell'art 872, comma secondo, cod civ. (V 2180, 68, massima n 334366 855, 68, massima n 332161 669, 66, massima n 321327).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)