diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 891 del 01/02/1996 (Rv. 495665 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamento - Domanda da parte del lavoratore interessato - Natura - Carattere indispensabile - Sussistenza - Conseguenze - Estensione del trattamento pensionistico privilegiato al caso di risoluzione del rapporto per dimissioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495665-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La domanda che, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981 n. 155, il lavoratore interessato deve presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, oppure da quella di risoluzione del rapporto o della delibera del C.I.P.I., per ottenere l'attribuzione del diritto al pensionamento anticipato - previsto a favore dei dipendenti da imprese industriali in crisi nei riguardi dei quali sia intervenuta una qualsiasi causa di risoluzione del rapporto di lavoro (ivi compresa l'ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni) -, è prevista a pena di decadenza di carattere sostanziale dal diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)