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Sez. L, Sentenza n. 5970 del 25/05/1991 (Rv. 472386 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere | Prepensionamento - Domanda - Termine di sessanta giorni - Decorrenza - Eventi relativi - Individuazione - Natura perentoria del termine - Questione di legittimità in relazione agli artt. 24, 3 e 38, secondo comma, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1991-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472386-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere

Gli eventi di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981 n. 155, dai quali decorre in via alternativa, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il termine di sessanta giorni - avente natura perentoria - per la presentazione della domanda di prepensionamento, sono costituiti dalla pubblicazione della delibera del CIPI (Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale) ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c) della legge n. 675 del 1977 o dalla risoluzione del rapporto di lavoro, a seconda che questa sia anteriore o successiva alla delibera predetta, essendo del tutto irrilevanti, ai fini della sussistenza del diritto al prepensionamento, i decreti, aventi carattere meramente attuativo, adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, proposta, in rapporto agli artt. 24, 3 e 38, secondo comma, Cost., con riguardo alla natura perentoria del termine predetto, è manifestamente infondata, trattandosi di decadenza di carattere sostanziale - non processuale - dal diritto ad un trattamento pensionistico privilegiato correlato ad una spontanea risoluzione del rapporto e non essendo configurabile lesione del principio di eguaglianza, data la diversità delle fattispecie, per il fatto che lo stesso termine sia inferiore a quello (di novanta giorni) previsto dall'art. 4, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge n. 638 del 1983.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 4 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)