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Sez. L, Sentenza n. 3858 del 29/06/1984 (Rv. 435808 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - FATTISPECIE - SENTENZA PENALE CONTENENTE L'APPLICAZIONE DI AMNISTIA, RITENENDO PREVALENTE UNA DETERMINATA ATTENUANTE - AUTORITÀ DI GIUDICATO IN ORDINE ALLA COMMISSIONE DEL FATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435808-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - FATTISPECIE - SENTENZA PENALE CONTENENTE L'APPLICAZIONE DI AMNISTIA, RITENENDO PREVALENTE UNA DETERMINATA ATTENUANTE - AUTORITÀ DI GIUDICATO IN ORDINE ALLA COMMISSIONE DEL FATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

A differenza dell'art. 27 cod. proc. pen., che, ai fini del giudizio per il risarcimento e le restituzioni, attribuisce autorità di giudicato (quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illeceità ed alla responsabilità del condannato) alle pronunce di condanna o di concessione del perdono giudiziale, l'autorità del giudicato penale, nei giudizi previsti dall'art. 28 dello stesso codice, concerne l'accertamento dei fatti materiali effettivamente operato dalla sentenza penale, qualunque sia il suo dispositivo, e non già l'accertamento che, secondo un corretto iter logico-giuridico avrebbe invece dovuto essere compiuto. Ne consegue che, ai sensi del detto art. 28, la sentenza penale la quale abbia applicato l'amnistia, ritenendo prevalente una determinata attenuante, non costituisce autorità di giudicato in ordine alla commissione del fatto, qualora il giudice civile accerti, interpretando il provvedimento del giudice penale, che il beneficio fu concesso sulla base di un giudizio di prevalenza formulato, in via meramente astratta ed ipotetica, con esclusivo riferimento al capo di imputazione. (V 1341/83, mass n 426145; (V 1773/76, mass n 380550; (V 1833/65, mass n 313489; (V 73/78 Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)