Sez. 2, Sentenza n. 193 del 17/01/1975 (Rv. 373374 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE D'UNO DEI CONTRAENTI - EQUIVALENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE NON SOTTOSCRITTORE - SUFFICIENZA - LIMITI - DECORSO DEL TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE TRA LA FORMAZIONE DELL'ATTO E LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE D'UNO DEI CONTRAENTI - EQUIVALENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE NON SOTTOSCRITTORE - SUFFICIENZA - LIMITI - DECORSO DEL TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE TRA LA FORMAZIONE DELL'ATTO E LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
L'applicabilita del principio, secondo cui, alla mancata sottoscrizione dei contratti, per i quali sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, puo sopperirsi con la produzione in giudizio dell'atto da parte del contraente che non ha sottoscritto, trova un limite nella revoca del proprio assenso posta in essere dall'altra parte anteriormente alla produzione del documento, ma non anche nell'avvenuto decorso del termine prescrizionale di dieci anni prima di tale evento. La prescrizione estintiva, infatti, concernendo soltanto diritti soggettivi, non e applicabile anche alle dichiarazioni delle parti rivolte alla formazione del contratto, le quali prima del perfezionamento di questo, integrano Atti giuridici in senso stretto a carattere recettizio che costituiscono attuazione di mere facolta, cui sono ricollegabili soltanto gli effetti previsti dalla legge. (nella specie, il contraente che aveva sottoscritto un contratto di vendita di un diritto di superficie contestava che la produzione in giudizio del documento ad opera della parte che non aveva sottoscritto, potesse aver determinato il perfezionamento del contratto, in quanto verificatisi dopo dieci anni dalla data del contratto medesimo. La SC ha respinto questa tesi, enunziando il principio di cui in massima). (V 282/72, mass n 356126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)