Sez. 2, Sentenza n. 3813 del 12/11/1975 (Rv. 378031 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SCRITTURE NON CONTESTUALI - IDONEITA - SCRITTURA SOTTOSCRITTA DA UNA SOLA PARTE - SCRITTURA SMARRITA OD OCCULTATA SOTTOSCRITTA DALLA CONTROPARTE - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - CONFIGURABILITA - PROVA PRESUNTIVA DEL CONTRATTO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SCRITTURE NON CONTESTUALI - IDONEITA - SCRITTURA SOTTOSCRITTA DA UNA SOLA PARTE - SCRITTURA SMARRITA OD OCCULTATA SOTTOSCRITTA DALLA CONTROPARTE - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - CONFIGURABILITA - PROVA PRESUNTIVA DEL CONTRATTO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
Nel caso in cui la Forma scritta sia richiesta per un contratto a pena di nullita, la documentazione puo consistere in scritture non contestuali, onde ben puo il giudice del merito, a cui sia stata prodotta copia del contratto sottoscritta da un solo contraente, fondarsi su questa e su altre circostanze per presumere che la firma dell'altro contraente fosse contenuta in altra scrittura, smarrita o callidamente trattenuta dai successori mortis causa della controparte, tale ipotesi integrando la fattispecie di perdita incolpevole del documento, legittimante la prova presuntiva anche dei contratti a Forma solenne (art 2724 n 3 cod civ). (nella specie, la presunzione era stata fondata: a) sul riferimento, contenuto nel documento prodotto, all'esistenza dell'altro documento, sottoscritto dalla controparte; b) dalla scrittura a macchina e percio dalla presumibile redazione di piu copie; C) dal contenuto del negozio, da cui S'inferiva l'interesse dell'una parte di farsi consegnare una copia del contratto sottoscritta dall'altra; d) dal comportamento tenuto dalle parti, per diciannove anni, corrispondente al contenuto del negozio documentato). (V 193/75, mass n 373374; 282/72, mass n 356126; 3497/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)