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Sez. 5, Sentenza n. 13185 del 06/06/2007 (Rv. 599285 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente - Nozione - Imposte di successione - Impugnazione dell'avviso di liquidazione per mancata notifica del classamento - Definizione agevolata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599285-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La controversia tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, in quanto non preceduto dalla notifica del classamento, investe i presupposti dell'atto impositivo e le condizioni della sua legittimità; essa, pertanto, rientra tra le "liti pendenti" che, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere definite attraverso il pagamento di una somma forfettaria, ed è di conseguenza illegittimo il provvedimento col quale l'amministrazione erariale rigetta l'istanza del contribuente avente ad oggetto la definizione della suddetta lite ai sensi dell'art. 16 legge cit..

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)