Sez. 5, Sentenza n. 2962 del 10/02/2006 (Rv. 587091 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Presupposti - Lite pendente - Nozione - Controversie in materia di imposta di successione - Impugnazione dell'avviso di liquidazione recante applicazione di sanzioni - Definizione agevolata - Ammissibilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni. Rientra pertanto nell'ambito applicativo della norma in esame l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, il quale deve considerarsi atto impositivo, costituendo l'unico atto con cui l'Amministrazione finanziaria esercita la pretesa tributaria, tanto più quando esso contenga anche un provvedimento d'irrogazione di sanzioni, specificamente contemplato dalla norma in questione fra gli atti che possono formare oggetto di controversie definibili in forma agevolata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva proceduto alla rettifica della denunzia di successione da loro presentata in qualità di eredi con beneficio d'inventario, ritenendola incompleta in quanto esponente un valore pari a zero dell'asse ereditario, ma non comprendente i beni alienati dal "de cuius" negli ultimi sei mesi di vita).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)