diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8579 del 12/04/2006 (Rv. 590535 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Atto impositivo - Individuazione - Condizioni - Avviso di liquidazione dell'INVIM straordinaria - Unico atto di esercizio della pretesa tributaria contestata - Per la correttezza del criterio di determinazione dell'incremento di valore - Per essere stata liquidata l'imposta sulla base di dati diversi da quelli esposti dal contribuente - Lite pendente definibile - Ricorrenza.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590535-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso. Ne consegue che nella ipotesi in cui, in materia di INVIM straordinaria, l'avviso di liquidazione costituisca l'unico atto con il quale l'ufficio finanziario ha esercitato la pretesa tributaria contestata - e si censuri la correttezza del criterio utilizzato per determinare l'incremento di valore dell'immobile e la legittimità dell'operato dell'ufficio per aver liquidato l'imposta sulla base di dati diversi da quelli esposti dal contribuente in dichiarazione -, è illegittimo il provvedimento di diniego di definizione della lite adottato sul presupposto (insussistente) che oggetto della lite fosse un atto meramente liquidatorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)