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Sez. 5, Sentenza n. 8275 del 07/04/2006 (Rv. 588694 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti fiscali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Dichiarazione integrativa relativa ad un precedente condono - Errore nell'applicazione dei coefficienti presuntivi - Controversia riguardante l'applicazione della soprattassa - Lite pendente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588694-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione delle dichiarazioni integrative accolte in virtù di un precedente condono non rientrano nel concetto di lite pendente, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e non sono pertanto suscettibili di definizione agevolata, né di sospensione ai sensi del comma sesto della medesima disposizione (come sostituito dall'art. 5-bis lettera l, n. 8, del decreto - legge 25 dicembre 2002, n. 292, convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27), a meno che la controversia non investa un provvedimento che, pur se originato dall'applicazione di una precedente normativa di condono, ha natura impositiva, o perché costituisce l'unico atto con cui l'Amministrazione esercita la pretesa tributaria, o perché la "vis impositiva" è resa evidente dall'applicazione di sanzioni. (Nella specie, era stata impugnata la cartella esattoriale emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo della differenza d'imposta, degl'interessi e della soprattassa di cui all'art. 44, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovuti da un contribuente che, dopo aver presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, aveva calcolato l'importo da versare applicando erroneamente i coefficienti presuntivi: avendo il contribuente presentato istanza per la definizione agevolata della lite, la S.C. ha rilevato che la controversia riguardava l'applicazione della soprattassa, equivalente ad una sanzione pecuniaria, ed in conformità al suddetto principio ha annullato il diniego di condono).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)