Sez. L, Sentenza n. 14191 del 05/07/2005 (Rv. 582266 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - Disciplina "ex" art. 9 d.lgs. n. 38 del 2000 - Termine decennale di decadenza - Illegittimità costituzionale parziale a seguito di Corte costituzionale n. 191 del 2005 - Conseguenze - Retroattività - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e con riferimento alla revisione per errore delle rendite, stante la dichiarazione di illegittimità - pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 191 del 2005 - dell'art. 9, quinto, sesto e settimo comma, del d.lgs. n. 38 del 2000, che consentiva di impugnare i provvedimenti di rettifica, emanabili senza limiti di tempo, adottati nel vigore dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 88 del 1989, al fine di far valere retroattivamente la violazione del termine decadenziale decennale introdotto dalla nuova disciplina contenuta nello stesso art. 9, non essendo più possibile l'applicazione retroattiva del termine decadenziale, ai provvedimenti di revisione per errore si applica la legge del tempo vigente al momento della loro emanazione e, nel caso di specie, l'art. 55 cit., che consentiva all'INAIL di rettificare, in qualunque momento senza limiti temporali, le prestazioni erogate, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)