Sez. U, Sentenza n. 2515 del 21/02/2002 (Rv. 552406 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Risarcibilità - Presupposti - In caso di fattispecie delittuosa di disastro colposo - Prova del turbamento psichico subito dagli abitanti e/o lavoratori della zona a causa dell'esposizione a pericolo e della limitazione della normale vita quotidiana conseguenti alla compromissione della salubrità dell'ambiente - Sufficienza - Derivazione del turbamento dalla lesione della salute dell'offeso o da altro evento produttivo di danno patrimoniale - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 cod. pen.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico - fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)