Sez. L, Sentenza n. 10035 del 09/10/1998 (Rv. 519590 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione - Vincolatività - Limiti - "Ius superveniens" - Applicazione - Necessità - Mutamenti normativi conseguenti alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee - Ricomprensione nel concetto di "ius superveniens" - Conseguenze - Fattispecie in materia di determinazione del trattamento retributivo dei lettori di lingua straniera delle Università e di applicazione in sede di giudizio di rinvio degli effetti della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 2 agosto 1993.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Nell'ambito dello "ius superveniens" che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e che deve essere applicato nel giudizio di rinvio rientrano anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale. Ne consegue che il giudice di rinvio, nel ridefinire il trattamento retributivo spettante, in applicazione dell'art. 36 Cost., ai lettori di lingua straniera assunti a tempo determinato, non può non tenere conto degli effetti prodotti sul quadro normativo di riferimento dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee in data 2 agosto 1993 intervenuta in epoca successiva alla sentenza della Corte di cassazione che ha enunciato il principio di diritto da applicare.(In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di rinvio che, senza dare della sentenza di annullamento una lettura "aggiornata" sulla base dell'indicata decisione della Corte di giustizia comunitaria, non aveva riconosciuto agli interessati il diritto agli scatti di anzianità e alla tredicesima mensilità).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)