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Sez. L, Sentenza n. 5007 del 08/04/2002 (Rv. 553571 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Diritto alla integrazione al minimo - Requisito reddituale ex art. 6 D.L. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983 - Natura - Condizione per la erogabilità del trattamento - Difetto - Eccezione relativa - Configurabilità - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553571-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Poiché il requisito reddituale, previsto dall'art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, per il riconoscimento del diritto alla integrazione al minimo costituisce un elemento costitutivo del diritto stesso, l'eccezione relativa al difetto di quel requisito non si configura quale eccezione in senso proprio, suscettibile delle preclusioni stabilite dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, in quanto già compresa nel "thema decidendum" posto dalla domanda di integrazione al trattamento minimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 638 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)