Sez. 5, Sentenza n. 4801 del 28/02/2011 (Rv. 616980 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione agevolata delle liti pendenti - INVIM - Richiesta di applicazione del sistema di valutazione automatica - Impugnazione del solo avviso di liquidazione senza contestazione dell'atto di classamento - Definizione agevolata ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla chiusura delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è suscettibile di definizione agevolata la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del solo avviso di liquidazione dell'INVIM, notificato al contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi del sistema di valutazione automatica di cui all'art. 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 154, poiché, non essendo stato impugnato contestualmente l'atto di classamento, resta esclusa ogni possibilità di contesa in ordine alla determinazione della base imponibile, in quanto il valore dell'immobile è ricavato, senza margini di discrezionalità da parte dell'Ufficio, applicando il coefficiente legale fisso alla rendita attribuita.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)