Sez. 5, Sentenza n. 3863 del 18/02/2009 (Rv. 606847 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 legge n. 289 del 2002 - Lite pendente definibile - Nozione - Avviso di liquidazione di imposta di registro a seguito di trasferimento disposto con sentenza costitutiva - Impugnazione - Lite pendente suscettibile di definizione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, costituisce lite pendente, suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione con esclusione, quindi, degli avvisi di liquidazione che si limitino a calcolare l'imposta applicando i parametri di legge sulla base dei dati forniti dal dichiarante, senza esercitare alcun margine di discrezionalità . Non si ha, pertanto, una lite pendente, nel caso di impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro applicata ad un trasferimento disposto con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., in quanto, sebbene la registrazione della sentenza abbia luogo su richiesta del cancelliere "ex" art. 10 d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta viene liquidata sulla base dei dati forniti dalla parte interessata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)