Sez. 5, Sentenza n. 7789 del 03/04/2006 (Rv. 590423 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione agevolata delle liti pendenti - Imposta di successione ed INVIM - Richiesta di applicazione del sistema di valutazione automatica - Avviso di liquidazione - Impugnazione - Lite pendente - Configurabilità - Esclusione - Contestazione della rendita - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è suscettibile di definizione agevolata la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione e dell'INVIM, notificato al contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi del sistema di valutazione automatica di cui all'art. 12 del decreto - legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 154: in tal caso, infatti, resta esclusa ogni possibilità di contesa in ordine alla determinazione della base imponibile, in quanto il valore dell'immobile è ricavato senza margini di discrezionalità da parte dell'Ufficio, applicando il coefficiente legale fisso alla rendita attribuita dall'UTE, la cui contestazione, pur essendo destinata ad incidere sulla determinazione del tributo, non rientra tra le controversie suscettibili di definizione agevolata, non avendo ad oggetto l'imposta, ma il classamento.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)