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Sez. 3, Ordinanza n. 8023 del 03/06/2002 (Rv. 554834 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenze della Corte di Cassazione - Revocazione - Errore di fatto - Deducibilità - Limiti - "Error iuris" - Deducibilità - Esclusione - Mancata considerazione del differimento alla data del 2 giugno 1999 della efficacia delle norme sulla istituzione del giudice unico - Deducibilità in revocazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554834-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, quelle della Corte di Cassazione), consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non rientra, invece, nella previsione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'"error iuris", sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata(riconducibile all'ipotesi della violazione). È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione nei confronti di una sentenza della Corte di Cassazione che abbia erroneamente ritenuto applicabile la normativa sul giudice unico prima della data di inizio di efficacia della stessa, differita al 2 giugno 1999 dalla legge n. 188 del 1998 e dal decreto legislativo n. 51 del 1998.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge 16/06/1998 num. 188, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)