Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 17/07/1985 (Rv. 441716 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - ESTENSIONE - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE EX COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA CITATA LEGGE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - ESTENSIONE - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE EX COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA CITATA LEGGE - IRRILEVANZA.*
L'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che prevede la Competenza in unico grado della Corte d'appello sulle opposizioni avverso la stima dell'indennità espropriativa, devolve alla suddetta Corte non un mero controllo tecnico sui criteri di Determinazione dell'indennità, ma il pieno ed autonomo potere di provvedere alla sua quantificazione, nell'ambito delle espropriazioni disposte in applicazione della citata legge. Ne consegue che tale Competenza non resta esclusa dalla sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dei criteri di liquidazione di quell'indennità posti dai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della medesima legge (sent. Della Corte costituzionale n. 5 del 1980). (V 1061/81, mass n 411608; (V 5904/80, mass n 409695).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)