Sez. 1, Sentenza n. 1533 del 12/02/1988 (Rv. 457611 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - ININFLUENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - ININFLUENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Con riguardo ad espropriazione di area edificabile disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la declaratoria d'illegittimità dei criteri di Determinazione dell'indennità posti dai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della citata legge, e di quelli analoghi reintrodotti in via provvisoria dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385 (sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983), non incide sulla devoluzione alla Corte d'appello in unico grado del giudizio d'opposizione avverso la stima dell'indennità medesima, a norma dell'art. 19 di detta legge, ma ne comporta la liquidazione secondo il criterio del valore venale fissato in via generale dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, senza che il più favorevole trattamento, rispetto all'espropriato che non abbia proposto l'opposizione, possa configurare un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, alla stregua dell'obiettiva non equiparabilità delle rispettive situazioni. (V 6488/86; (V 4214/85, mass n 441716).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)