Sez. L, Sentenza n. 11856 del 16/11/1995 (Rv. 494664 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Compenso di cottimo ex art. 5 D.P.R. n. 1188 del 1977 - Parametrazione al compenso per lavoro straordinario per disposizione del datore di lavoro - Adeguamento correlato agli aumenti del compenso del lavoro straordinario - Spettanza - Fattispecie di indennità per "acceleramento lavori di bordo" corrisposta a marittimi svolgenti turni supplementari per l'esecuzione della manutenzione in navigazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
I compensi di cottimo riconosciuti a favore di dipendenti delle Ferrovie dello Stato ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188, in base ad autorizzazione del direttore generale, sono suscettibili di adeguamento in relazione alle variazioni dei compensi per lavoro straordinario previste dalla legge (legge n. 42 del 1979, art. 17, e successive) - in deroga al contrario principio della non applicabilità ai compensi di cottimo degli adeguamenti previsti per il lavoro straordinario - nel caso in cui i primi siano parametrati ai secondi per disposizione adottata dal datore di lavoro nell'ambito di un suo potere discrezionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui il giudice di merito aveva accertato, in riferimento alla cosiddetta indennità giornaliera per "acceleramento lavori di bordo" - riconosciuta, a integrazione di un previsto compenso per lavoro straordinario, a favore di marittimi svolgenti a rotazione, in un turno supplementare, la manutenzione in navigazione, e correlata anche all'effettiva esecuzione delle corse programmate -, che sia il provvedimento iniziale del direttore generale, che quelli annuali confermativi, avevano implicitamente previsto l'aggancio al compenso del lavoro straordinario, con il recepimento delle modalità di calcolo indicate nella nota di richiesta e con l'effettivo adeguamento disposto annualmente, sia pure in misura inadeguata per l'errata indicazione della retribuzione parametro).
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 5, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)