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Sez. L, Sentenza n. 12901 del 04/12/1992 (Rv. 479878 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello stato - Trattamento economico - In genere | Dipendenti addetti alla liquidazione e revisione delle competenze spettanti al personale e retribuiti col sistema del cottimo misto - Diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni disposte per il lavoro straordinario ex legge n. 42 del 1979 - Insussistenza - Limiti - Configurabilità di una prassi aziendale contraria - Esclusione - Diversità normativa per il cottimo misto e per il lavoro straordinario - Contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479878-01

Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello stato - Trattamento economico - In genere

Per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, addetti alla liquidazione e revisione delle competenze spettanti al personale e retribuiti con il sistema del cottimo misto, un diritto allo adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni disposte per il lavoro straordinario dalla legge n. 42 del 1979 (e successive) è configurabile solo con riguardo alle prestazioni lavorative che si siano svolte oltre l'orario normale, attesa, alla stregua, in particolare, della normativa dettata dalla legge n. 34 del 1970 e dal d.P.R. n. 1188 del 1977, la distinzione fra l'istituto del lavoro straordinario e quello del cottimo misto; né l'adozione, da parte del datore di lavoro ed in relazione a determinati periodi, del criterio della parametrazione delle retribuzione a cottimo al compenso per lavoro straordinario può configurarsi come prassi aziendale vincolante anche per periodi diversi ed anteriori alla stipulazione del contratto collettivo del giugno 1988, ostandovi il rilievo che fino a tale data il rapporto dei dipendenti delle FF.SS. è rimasto soggetto alla disciplina legislativa, con conseguente ammissibilità, a fronte della medesima ed ai sensi dell'art. 8 delle preleggi, del solo uso normativo (caratterizzato dalla "opinio iuris ac necessitatis"), mentre è manifestamente infondato l'assunto che la diversità di disciplina per il cottimo misto ed il lavoro straordinario contrasti con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Preleggi art. 8, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 34, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 2, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 5, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 17 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)