Sez. L, Sentenza n. 4695 del 03/03/2006 (Rv. 587378 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Dirigenti cessati dal servizio - Diritto alla riliquidazione della pensione integrativa in conseguenza delle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio - Compenso incentivante la produttività e assegno temporaneo previsto per i dirigenti statali ex art. 4 legge n. 79 del 1984 - Computabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA
In tema di previdenza integrativa dei dipendenti ex INAM, soppressi gli organi che potevano stabilire l'"utilità" di determinati compensi ai fini delle prestazioni pensionistiche del Fondo integrativo del disciolto istituto, possono essere computati nella retribuzione pensionabile degli ex dirigenti INAM, rilevante ai sensi dell'art. 30 del regolamento istitutivo, soltanto i miglioramenti stipendiali, gli assegni personali pensionabili e le competenze fisse e continuative corrisposte ai dipendenti in servizio, che siano espressamente qualificate come pensionabili da provvedimenti normativi riferibili al personale degli enti parastatali, mentre una tale rilevanza non può essere attribuita agli emolumenti costituiti dal compenso incentivante la produttività e dall'assegno temporale mensile previsti dall'art. 4 della legge n. 79 del 1984 e successive proroghe, alla stregua dell'esplicito disposto dell'art. 5 della stessa legge n. 79 del 1984 (che prescrive come pensionabile il solo stipendio mensile) e della mancanza, nella successiva legislazione, di altre diverse disposizioni che espressamente li qualifichino come pensionabili. (Nella specie, la S.C., alla luce del ricostruito regime normativo in cui il dato assunto quale indice discriminante dell'intervento previdenziale risulta essere non tanto - e, comunque, non solo - il carattere di fissità e continuità del compenso erogato ai dirigenti in servizio, bensì l'esistenza di una specifica previsione di pensionabilità dei compensi medesimi riservata al legislatore, ha ravvisato l'ininfluenza delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata a proposito della qualificazione del compenso incentivante come erogazione di carattere fisso e continuativo, che sarebbe stata operata dal contratto collettivo per il personale con qualifica dirigenziale degli enti pubblici non economici, così cassando la sentenza stessa nella parte in cui aveva riconosciuto la computabilità del compenso incentivante, rigettando conseguentemente la relativa domanda con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 17/04/1984 num. 79 art. 4, Legge 17/04/1984 num. 79 art. 5, Legge 17/04/1984 num. 79 art. 7, Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)