Sez. U, Sentenza n. 27394 del 13/12/2005 (Rv. 585657 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Dirigenti cessati dal servizio - Diritto alla riliquidazione della pensione integrativa in conseguenza delle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio - Compenso incentivante la produttività e assegno temporaneo previsto per i dirigenti statali ex art. 4 legge n. 79 del 1984 - Computabilità - Esclusione - Fondamento. .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA
In tema di previdenza integrativa dei dipendenti ex INAM, soppressi gli organi che potevano stabilire l'"utilità" di determinati compensi ai fini delle prestazioni pensionistiche del Fondo integrativo del disciolto istituto, potranno essere computati nella "retribuzione pensionabile", rilevante ai sensi dell'art. 30 del regolamento di previdenza del disciolto istituto, soltanto i miglioramenti stipendiali, gli assegni pensionabili e le competenze, di carattere fisso e continuativo, corrisposte ai dipendenti in servizio, che siano espressamente qualificate come pensionabili da provvedimenti normativi riferibili al personale degli enti parastatali. La necessità di un'esplicita previsione normativa che, supplendo alla parziale inapplicabilità sopravvenuta delle disposizioni regolamentari citate, dia fondamento al diritto dei dirigenti in servizio (degli enti interessati) alla pensionabilità dei compensi ai medesimi corrisposti con carattere fisso e continuativo, comporta che simile rilevanza non è attribuibile al compenso incentivante la produttività, come pure all'assegno temporale mensile previsti dall'art. 4 della legge n.79 del 1984 e successive proroghe, stante l'esplicito disposto dell'art. 5 della stessa legge e la mancanza, nell'ambito della successiva legislazione di settore, di altre diverse disposizioni che espressamente li qualifichino come pensionabili. Né rileva, in contrario, il disposto dell'art. 12 della legge n.153 del 1969, che configura come pensionabile tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, essendo assorbente il rilievo che trattasi di disciplina dettata per la determinazione della base utile al prelievo contributivo per i rapporti di lavoro dei dipendenti di datori di lavoro privati e che diverso è il sistema di finanziamento, e di alimentazione, previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 761 del 1979 per sostenere le prestazioni, e le riliquidazioni di pensione, poste a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 17/04/1984 num. 79 art. 4, Legge 17/04/1984 num. 79 art. 5, Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)