Sez. U, Sentenza n. 17634 del 20/11/2003 (Rv. 568336 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | INAM - Dirigenti cessati dal servizio - Diritto alla riliquidazione della pensione in conseguenza delle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio - Assegno temporaneo previsto per i dirigenti statali ex art. 4 legge n. 79 del 1984 - Computabilità in ragione dell'estensione ai dirigenti parastatali del trattamento economico previsto per i dirigenti dello Stato (art. 2 legge n. 72 del 1985) - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA
Ai fini della riliquidazione delle pensioni del personale dirigente già dipendente dall'INAM in relazione alle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio (art. 75 del d.P.R. n. 761 del 1979), deve escludersi la computabilità dell'assegno temporaneo ex art. 4 della legge n. 79 del 1984, trattandosi di un emolumento riconosciuto ai dirigenti statali sino al 31 dicembre 1984 ed escluso, pertanto, dalla estensione del trattamento economico di tali dirigenti ai dirigenti del parastato, la quale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 72 del 1985, ha effetto solo a decorrere al 1. luglio 1985.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 17/04/1984 num. 79 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)