Sez. 4, Sentenza n. 21537 del 24/03/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) Rv. 263495 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Trattamento medico - Mancata acquisizione del consenso del paziente - Rilevanza ai fini della configurabilità della colpa - Condizioni - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
L'obbligo d'acquisizione del consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna del medico per le lesioni gravi occorse alla paziente dovute anche all'omessa acquisizione del consenso informato, in mancando il quale egli aveva modificato la metodica d'intervento originariamente concordata senza poter tenere conto delle patologie della paziente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)