Sez. 4, Sentenza n. 37077 del 24/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008) Rv. 240963 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Trattamento medico - Mancata acquisizione del consenso del paziente - Rilevanza ai fini della configurabilitĂ della colpa - Condizioni.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
L'obbligo d'acquisizione del consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)