Sez. L, Sentenza n. 7584 del 16/12/1986 (Rv. 449609 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - DIVISORE VENTISEI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - DEROGABILITÀ - ART. 15 C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 PER AUTOFERROTRANVIERI - COMPUTO CON DIVISORE TRENTA - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - DIVISORE VENTISEI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - DEROGABILITÀ - ART. 15 C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 PER AUTOFERROTRANVIERI - COMPUTO CON DIVISORE TRENTA - LEGITTIMITÀ.*
Il principio che la retribuzione giornaliera è pari alla retribuzione fissa mensile divisa per ventisei, può essere derogato ai fini della Determinazione dei C.d. istituti indiretti dall'autonomia collettiva che può prevedere un divisore diverso. Pertanto è legittima la clausola contenuta nell'art. 15 C.C.n.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti di aziende autoferrotramviarie, clausola secondo cui la retribuzione giornaliera (rilevante, nella specie, per la Determinazione del compenso per lavoro straordinario) si determina dividendo per trenta quella mensile, non incidendo sul diritto irrinunciabile al riposo, né sul trattamento economico mensile. (V 129/86, mass n 443780; (V 6555/82, mass n 424177; (V 5923/82, mass n 426682).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)