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Sez. L, Sentenza n. 129 del 11/01/1986 (Rv. 443780 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - COMPENSO - IN MISURA PARI AD UN SESTO DELLO ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE - NORMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - SUDDIVISIONE DELL'ORARIO IN SEI O CINQUE GIORNI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443780-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - COMPENSO - IN MISURA PARI AD UN SESTO DELLO ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE - NORMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - SUDDIVISIONE DELL'ORARIO IN SEI O CINQUE GIORNI - IRRILEVANZA.*

La norma del contratto collettivo che fissi il compenso del lavoratore per le festività in ragione della retribuzione pari ad un sesto dell'orario contrattuale settimanale, indipendentemente dalla circostanza che siffatto orario sia suddiviso in sei ovvero in cinque giorni della settimana, è pienamente legittima perché conforme alla prescrizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 260 del 1949, come modificato dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954. (nella specie la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito, che chiamato ad interpretare gli artt. 6 ed 11 CCNL 8 gennaio 1970 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private e le corrispondenti norme dei successivi contratti collettivi, aveva respinto la pretesa del lavoratore che - prestando opera secondo l'orario normale, per 40 ore settimanali suddivise in cinque giornate - rivendicava, come compenso per le festività, la retribuzione pari ad otto ore, anziché quella corrispondente a 6 ore e 40 minuti, considerato l'aumento della retribuzione nella misura del venti per cento al raggiungimento dell'orario settimanale e la necessità di verificare su base annua il rispetto della cosiddetta clausola di salvaguardia). (V 3383/85, mass n 441053; (V 2711/84, mass n 434756; (V 6496/83, mass n 431226).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)