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Sez. L, Sentenza n. 12855 del 03/09/2003 (Rv. 566532 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Impugnazione dell'ordinanza di sospensione con regolamento di competenza ex art. 42, cod. proc. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566532-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Presupposto della sospensione necessaria del giudizio a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. - al di là delle ipotesi imposte da espresse disposizioni di legge - è il rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del processo avente ad oggetto il diritto al trattamento economico di un socio di una cooperativa, ritenendo pregiudiziale l'accertamento della legittimità della delibera di esclusione dalla cooperativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)