Sez. 1, Sentenza n. 311 del 16/01/1979 (Rv. 396391 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI PIU SOGGETTI DI CUI UNO MINORE DI ETA - CITAZIONE DI QUESTI IN PERSONA DI CURATORE SPECIALE INVALIDAMENTE NOMINATOGLI EX ART 80 COD PROC CIV ANZICHE EX ART 320 STESSO CODICE - MANCATO ESERCIZIO IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO DEL POTERE DEL GIUDICE DI REGOLARIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA INVALIDA - RILIEVO DELLA PREDETTA VIOLAZIONE IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI PIU SOGGETTI DI CUI UNO MINORE DI ETA - CITAZIONE DI QUESTI IN PERSONA DI CURATORE SPECIALE INVALIDAMENTE NOMINATOGLI EX ART 80 COD PROC CIV ANZICHE EX ART 320 STESSO CODICE - MANCATO ESERCIZIO IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO DEL POTERE DEL GIUDICE DI REGOLARIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA INVALIDA - RILIEVO DELLA PREDETTA VIOLAZIONE IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
In ipotesi di litisconsorzio necessario tra piu soggetti, di cui uno minore di eta, se questi sia citato in persona di curatore speciale invalidamente nominatogli ex art 80 cod proc civ anziche ex art 320 cod civ, ed i giudici di primo e secondo grado non abbiano esercitato il discrezionale potere di promuovere la regolarizzazione della invalida rappresentanza ex art 182 comma secondo cod proc civ, ne dichiarata la nullita della citazione e del successivo giudizio nei riguardi del minore predetto, la Corte di Cassazione, che rilevi la violazione del citato art 320, non potendo sostituirsi al giudice del merito nella valutazione della opportunita di esercitare o meno il potere dell'art 182 cod proc civ, deve, annullata la sentenza di appello, rinviare ad altro giudice di secondo grado, senza neppure poter rilevare che la nullita della citazione, ove non sanata dalla eventuale ratifica del dominus, condurrebbe alla rimessione della causa al primo giudice per la integrazione ab initio del contraddittorio nei confronti del minore. Correttamente, pertanto, a cio provvede il giudice di rinvio, davanti al quale il dominus, citato in persona propria in quanto divenuto maggiorenne, sia rimasto contumace. (V 171/77, mass n 383673; (V 4491/76, mass n 383214; (V 1567/76, mass n 380318).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)