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Sez. 1, Sentenza n. 3341 del 06/07/1978 (Rv. 392780 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1978-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392780-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO - DECORRENZA.*

L'Obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, in favore del coniuge separato, ovvero un aumento sull'assegno in precedenza fissato, per effetto di sopravvenuta modificazione della situazione dei coniugi, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio generale fissato dall'art 445 cod civ in tema di alimenti, salvo che sia ad essa successivo il momento del realizzarsi delle rispettive condizioni. (V 1814/77, mass n 385549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)