Sez. 1, Sentenza n. 1919 del 22/03/1984 (Rv. 433992 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA - DETERMINAZIONE - MOMENTO RILEVANTE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA - DETERMINAZIONE - MOMENTO RILEVANTE.*
In tema di separazione personale dei coniugi, l'Obbligo del marito di provvedere al mantenimento della moglie decorre dalla data della domanda in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall'art. 445 cod. civ., e permane immutato sino a quando non intervengono fatti modificativi della situazione economica dell'uno, dell'altro o di entrambi i coniugi; tale decorrenza riguarda l'assegno quale viene determinato nel corso del giudizio di merito, con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, tenendo conto del mutamento del valore d'acquisto della moneta verificatosi nelle more del processo. (V 5763/81, mass n 416467; (V 3334/81, mass n 413909; (V 3341/78, mass n 392780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)