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Sez. 1, Sentenza n. 3188 del 24/05/1984 (Rv. 435229 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - INDENNITÀ DOVUTA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435229-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - INDENNITÀ DOVUTA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della liquidazione dell'indennità dovuta dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per i danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica, trattandosi della corresponsione di un indennizzo per atto legittimo e non di risarcimento per fatto illecito, deve tenersi conto soltanto della effettiva diminuzione di valore del fondo, con esclusione dei danni per lucro cessante, che, sotto il profilo del mancato reddito, possono essere considerati, ai fini di una reintegrazione, solo nei limiti del sacrificio realmente subito. (V 2106/82, mass n 419979; (V 1833/79, mass n 398210; (V 77/75, mass n 373224).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)