diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13643 del 20/10/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174503 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - CONDIZIONI OSTATIVE E GIUDIZIO PROGNOSTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL PUNTO CONCERNENTE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MOTIVI DEDUCIBILI.*
Stato
decisa il 1986-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174503-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - CONDIZIONI OSTATIVE E GIUDIZIO PROGNOSTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL PUNTO CONCERNENTE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MOTIVI DEDUCIBILI.*

Il giudice di merito è tenuto a motivare la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento sia all'accertamento di alcuna delle condizioni ostative di carattere oggettivo e soggettivo sia al giudizio prognostico - però, mentre la motivazione in ordine all'accertamento delle condizioni ostative può esaurirsi nell'indicazione di una di esse o nell'affermazione della loro totale inesistenza, la motivazione del giudizio prognostico, invece, deve consistere nell'esposizione, adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto, delle ragioni che, con riferimento agli indici di valutazione elencati nell'art. 133 cod. pen., hanno indotto il giudice a riconoscere o a rifiutare il beneficio - correlativamente, il ricorso per Cassazione contro il punto della sentenza del giudice del merito concernente la sospensione condizionale della pena non può non avere un diverso contenuto a seconda che investa lo accertamento delle condizioni ostative o il giudizio prognostico - nel primo caso, infatti possono essere dedotti soltanto motivi attinenti alla violazione o alla falsa applicazione della legge penale e/o al travisamento di un fatto; nel secondo caso, invece, possono essere dedotti anche motivi concernenti la congruità e la coerenza logica della motivazione. (V mass n 149499; (V mass n 146156; (V mass n 149801; (V mass n 154051; (V mass n 143425).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)