Sez. 1, Sentenza n. 11365 del 11/10/1999 (Rv. 530568 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI | Compenso dell'appaltatore - Presupposti - Ordine del direttore lavori e certificato di ultimazione lavori - Idoneità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI
In materia di appalto di opere pubbliche, il pagamento di opere non previste in contratto si giustifica solo quando variazioni o addizioni siano state disposte dalla P.A. nei limiti di legge ovvero siano state riconosciute indispensabili all'esecuzione dell'opera e meritevoli di collaudo e sempreché l'importo totale dell'opera, compresi i lavori extra contratto, rientri nei limiti di spesa approvata; pertanto, non sono sufficienti a giustificare il pagamento né l'ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme della P.A., laddove l'ordine non indichi gli estremi della approvazione nelle forme di legge, né la certificazione di ultimazione lavori, che contenga la constatazione che l'opera è stata eseguita secondo il progetto e il contratto, in quanto essa certificazione ha la sola funzione di accertare l'avvenuta esecuzione dell'opera, non equivale ad accettazione della stessa e non preclude eventuali contestazioni in ordine alla quantità dei lavori eseguiti.
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 20, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 103, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)