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Sez. U, Ordinanza n. 21860 del 19/10/2007 (Rv. 599803 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di sospensione della procedura esecutiva - Impugnazione esperibile - Regolamento di competenza - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi o reclamo ai sensi dell'art. 669 - terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità - Diversità di regime "ratione temporis".
Stato
decisa il 2007-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599803-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

A differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l'art. 42 cod. proc. civ. espressamente prevede l'impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l'effetto indicato dall'art. 626 cod. proc. civ., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili - a seconda del regime applicabile "ratione temporis" - l'opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)