Sez. 1, Ordinanza n. 23196 del 13/08/2025 (Rv. 676276-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE | Accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti - Rilevanza - Giudizi tra il Fallimento e i terzi - Efficacia preclusiva - Esclusione - Carattere ostativo dell'accertamento del medesimo diritto - Esclusione - Fattispecie. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE
Gli accertamenti compiuti in sede di verificazione dei crediti impediscono di riproporre, in altri giudizi tra le medesime parti, questioni sull'esistenza e sull'entità del credito, sulla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva, sulla sussistenza delle cause di prelazione, nonché su tutti gli antecedenti logico giuridici necessari della decisione assunta in quella sede, mentre è esclusa l'efficacia preclusiva nel giudizio vertente tra il fallimento e i terzi, anche ove esso abbia avuto ad oggetto l'accertamento, sia pure in via incidentale, del medesimo diritto. (Principio applicato in tema di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., nei confronti dei terzi acquirenti di immobili di proprietà della società poi fallita, nonché nei confronti della banca garantita da ipoteca, costituita contestualmente al mutuo stipulato da uno degli acquirenti, su uno di tali immobili).
Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)